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Cod Art 0265 | Rev 00 | Data 17 Mar 2010 | Autore Pierfederici Giovanni

 

ACQUE REFLUE: DEPENALIZZATO IL REATO PER CHI INFRANGE LA LEGGE

Noi di biologiamarina.eu solitamente tralasciamo l'aspetto normativo, gia ampiamente trattato online, ma il ddl C2966 lascia ancora una volta perplessi tutti coloro che si occupano di salvaguardia dell'ambiente. La disciplina delle sanzioni relative alle acque reflue è dettatata dall'articolo 137 del DLGS n. 152/2006. Il nuovo ddl modifica leggermente alcuni contenuti del comma 5 del suddetto articolo, ma gli effetti sono notevoli. Un pò di storia. Nel 1976 chi inquinava era punito penalmente dalla Legge Merli, ma gia con la Legge 172/1995 furono introdotte delle sanzioni amministrative e successivamente il periodo di "ammorbidimento sanzionatorio" continuò con la Legge n. 152/1999 che abrogava e sostituiva definitivamente la legge Merli. La sanzione amministrativa divenne la regola e la sanzione penale l'eccezione. Nel 2000 fu introdotto un decreto correttivo abbastanza confuso, che contribuì ad ulteriori problemi di tipo interpretativo. Il DLGS n. 152/1999 venne poi definitivamente abrogato e sostituito dal Testo Unico Ambientale n. 152 del 03 Aprile 2006. Di detto testo Unico, a proposito dell'art. 137 si espresse la Cassazione (sez. 3 del 12 giugno 2008, n. 37279) evidenziando che il legislatore punisce lo scarico di acque reflue industriali che recapita in acque superficiali o in fognatura quando supera i valori limite fissati nella tabella 3, nonché lo scarico sul suolo di acque reflue industriali quando supera i valori limite fissati nella tabella 4, anche se il superamento tabellare non riguarda le diciotto sostanze più pericolose elencate nella tabella 5. Ha punito inoltre con la stessa pena qualsiasi scarico di acque reflue industriali (in acque superficiali, in fognatura, sul suolo) che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato, in relazione alle diciotto sostanze elencate nella tabella 5, per le quali - in ragione della loro maggior pericolosità - le autorità suddette non possono adottare limitimeno restrittivi.

Ora con il DDL C2966 si ripristina la situazione del 1999 e la sanzione penale si applica solo ai superamenti dei 18 parametri più pericolosi, indicati nella tabella 5 dell’allegato 5. Si torna indietro di ben 10 anni. L'llecito penale subentra quindi al superamento dei 18 parametri della tabella 5 dell'allegato 5, mentre il superamento di tutti gli altri parametri (BOD, COD ecc..) è punito con la sanzione amministrativa che va da 3.000 a 30.000 euro. Ovvero se un'azienda apre uno scarico abusivo, rischia il penale, anche se non inquina, e quindi si rischia l'arresto, mentre se è in regola ed effettivamente inquina rischia solo una sanzione amministrativa. Le incongruenze del sistema legislativo italiano non mancano e, purtroppo, l'ambiente continuerà a risentirne.

Sostanze per le quali non possono essere adottati limitimeno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4, per lo scarico sul suolo

1 Arsenico
2 Cadmio
3 Cromo totale
4 Cromo esavalente
5 Mercurio
6 Nichel
7 Piombo
8 Rame
9 Selenio
10 Zinco
11 Fenol
12 Oliminerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti
13 Solventi organici aromatici
14 Solventi organici azotati
15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16 Pesticidi fosforati
17 Composti organici dello stagno
18 Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R 45) e “pericolose per l’ambiente acquatico” (R50 e 51/53) ai sensi del D. Lgs 3 febbraio 1997, n. 52 e succ.modif.